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    CAPO I
    DISPOSIZIONI GENERALI

    CAPO II
    IDENTIFICAZIONE ELETTRONICA

    CAPO III
    SERVIZI FIDUCIARI

    SEZIONE 1
    Disposizioni generali

    SEZIONE 2
    Vigilanza

    SEZIONE 3
    Servizi fiduciari qualificati

    SEZIONE 4
    Firme elettroniche

    SEZIONE 5
    Sigilli elettronici

    SEZIONE 6
    Validazione temporale elettronica

    SEZIONE 7
    Servizi elettronici di recapito certificato

    SEZIONE 8
    Autenticazione dei siti web

    CAPO IV
    DOCUMENTI ELETTRONICI

    CAPO V
    DELEGA DI POTERE E DISPOSIZIONI DI ESECUZIONE

    CAPO VI
    DISPOSIZIONI FINALI


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Articolo 8

Livelli di garanzia dei regimi di identificazione_elettronica

1.   Un regime di identificazione_elettronica notificato a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, specifica livelli di garanzia basso, significativo e/o elevato per i mezzi di identificazione_elettronica rilasciati nell’ambito di detto regime.

2.   I livelli di garanzia basso, significativo e elevato soddisfano rispettivamente i seguenti criteri:

a)

il livello di garanzia basso si riferisce a mezzi di identificazione_elettronica nel contesto di un regime di identificazione_elettronica che fornisce un grado di sicurezza limitato riguardo all’identità pretesa o dichiarata di una persona ed è caratterizzato in riferimento a specifiche, norme e procedure tecniche a esso pertinenti, compresi controlli tecnici, il cui scopo è quello di ridurre il rischio di uso abusivo o alterazione dell’identità;

b)

il livello di garanzia significativo si riferisce a mezzi di identificazione_elettronica nel contesto di un regime di identificazione_elettronica che fornisce un grado di sicurezza significativo riguardo all’identità pretesa o dichiarata di una persona ed è caratterizzato in riferimento a specifiche, norme e procedure tecniche a esso pertinenti, compresi controlli tecnici, il cui scopo è quello di ridurre significativamente il rischio di uso abusivo o alterazione dell’identità;

c)

il livello di garanzia elevato si riferisce a un mezzo di identificazione_elettronica nel contesto di un regime di identificazione_elettronica che fornisce riguardo all’identità pretesa o dichiarata di una persona un grado di sicurezza più elevato dei mezzi di identificazione_elettronica aventi un livello di garanzia significativo ed è caratterizzato in riferimento a specifiche, norme e procedure tecniche a esso pertinenti, compresi controlli tecnici, il cui scopo è quello di impedire l’uso abusivo o l’alterazione dell’identità.

3.   entro il 18 settembre 2015, tenendo conto delle norme internazionali pertinenti e fatto salvo il paragrafo 2, la Commissione, mediante atti di esecuzione, definisce le specifiche, norme e procedure tecniche minime in riferimento alle quali sono specificati i livelli di garanzia basso, significativo e elevato dei mezzi di identificazione_elettronica ai fini del paragrafo 1.

Le suddette specifiche, norme e procedure tecniche minime sono fissate facendo riferimento all’affidabilità e alla qualità dei seguenti elementi:

a)

della procedura di controllo e verifica dell’identità delle persone fisiche o giuridiche che chiedono il rilascio dei mezzi di identificazione_elettronica;

b)

della procedura di rilascio dei mezzi di identificazione_elettronica richiesti;

c)

del meccanismo di autenticazione mediante il quale la persona fisica o giuridica usa i mezzi di identificazione_elettronica per confermare la propria identità a una parte_facente_affidamento_sulla_certificazione;

d)

dell’entità che rilascia i mezzi di identificazione_elettronica;

e)

di qualsiasi altro organismo implicato nella domanda di rilascio dei mezzi di identificazione_elettronica; e

f)

delle specifiche tecniche e di sicurezza dei mezzi di identificazione_elettronica rilasciati.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 2.

Articolo 12

Cooperazione e interoperabilità

1.   I regimi nazionali di identificazione_elettronica notificati a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, sono interoperabili.

2.   È istituito un quadro di interoperabilità ai fini del paragrafo 1.

3.   Il quadro di interoperabilità risponde ai seguenti criteri:

a)

mira a essere neutrale dal punto di vista tecnologico e non comporta discriminazioni tra specifiche soluzioni tecniche nazionali per l’ identificazione_elettronica all’interno di uno Stato membro;

b)

segue, ove possibile, le norme europee e internazionali;

c)

facilita l’applicazione del principio della tutela della vita privata fin dalla progettazione (privacy by design); e

d)

garantisce che i dati personali siano trattati a norma della direttiva 95/46/CE.

4.   Il quadro di interoperabilità è composto da:

a)

un riferimento ai requisiti tecnici minimi connessi ai livelli di garanzia di cui all’articolo 8;

b)

una mappatura dei livelli di garanzia nazionali dei regimi di identificazione_elettronica notificati in base ai livelli di garanzia di cui all’articolo 8;

c)

un riferimento ai requisiti tecnici minimi di interoperabilità;

d)

un riferimento a un insieme minimo di dati_di_identificazione_personale che rappresentano un’unica persona fisica o giuridica, disponibile nell’ambito dei regimi di identificazione_elettronica;

e)

norme di procedura;

f)

disposizioni per la risoluzione delle controversie; e

g)

norme di sicurezza operativa comuni.

5.   Gli Stati membri cooperano per quanto riguarda:

a)

l’interoperabilità dei regimi di identificazione_elettronica notificati ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, e dei regimi di identificazione_elettronica che gli Stati membri intendono notificare; e

b)

la sicurezza dei regimi di identificazione_elettronica.

6.   La cooperazione fra gli Stati membri riguarda:

a)

lo scambio di informazioni, esperienze e buone prassi per quanto riguarda i regimi di identificazione_elettronica e, in particolare, i requisiti tecnici connessi all’interoperabilità e ai livelli di garanzia;

b)

lo scambio di informazioni, esperienze e buone prassi per quanto riguarda i metodi di lavoro con i livelli di garanzia dei regimi di identificazione_elettronica di cui all’articolo 8;

c)

la valutazione tra pari dei regimi di identificazione_elettronica che rientrano nel presente regolamento; e

d)

l’esame degli sviluppi pertinenti nel settore dell’ identificazione_elettronica.

7.   entro il 18 marzo 2015, la Commissione, mediante atti di esecuzione, fissa le modalità procedurali necessarie per facilitare la collaborazione fra gli Stati membri di cui ai paragrafi 5 e 6, al fine di promuovere un elevato livello di fiducia e di sicurezza, commisurato al grado di rischio esistente.

8.   entro il 18 settembre 2015, al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del requisito di cui al paragrafo 1, la Commissione, fatti salvi i criteri di cui al paragrafo 3 e tenendo conto dei risultati della cooperazione fra gli Stati membri, adotta atti di esecuzione sul quadro di interoperabilità quale definito al paragrafo 4.

9.   Gli atti di esecuzione di cui a paragrafi 7 e 8 sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 2.

CAPO III

SERVIZI FIDUCIARI

SEZIONE 1

Disposizioni generali

Articolo 17

Organismo di vigilanza

1.   Gli Stati membri designano un organismo di vigilanza stabilito nel loro territorio o, di comune accordo con un altro Stato membro, un organismo di vigilanza stabilito in tale altro Stato membro. Tale organismo è responsabile di compiti di vigilanza nello Stato membro designante.

Agli organismi di vigilanza sono conferiti i poteri necessari e le risorse adeguate per l’esercizio dei loro compiti.

2.   Gli Stati membri notificano alla Commissione i nomi e gli indirizzi dei rispettivi organismi di vigilanza designati.

3.   Il ruolo dell’organismo di vigilanza è il seguente:

a)

vigilare sui prestatori di servizi fiduciari qualificati stabiliti nel territorio dello Stato membro designante per assicurarsi, mediante attività di vigilanza ex ante e ex post, che essi e i servizi fiduciari qualificati da essi prestati rispondano ai requisiti di cui al presente regolamento;

b)

adottare misure, ove necessario, in relazione a prestatori di servizi fiduciari non qualificati stabiliti nel territorio dello Stato membro designante, mediante attività di vigilanza ex post, qualora sia informato che tali prestatori di servizi fiduciari non qualificati o i servizi fiduciari da essi prestati presumibilmente non soddisfano i requisiti stabiliti dal presente regolamento.

4.   Ai fini del paragrafo 3 e fatte salve le limitazioni ivi previste, l’organismo di vigilanza ha, in particolare, i compiti seguenti:

a)

cooperare con altri organismi di vigilanza e assisterli a norma dell’articolo 18;

b)

analizzare le relazioni di valutazione della conformità di cui all’articolo 20, paragrafo 1, e all’articolo 21, paragrafo 1;

c)

informare gli altri organismi di vigilanza e il pubblico in merito a violazioni della sicurezza o perdita di integrità a norma dell’articolo 19, paragrafo 2;

d)

riferire alla Commissione in merito alle sue principali attività a norma del paragrafo 6 del presente articolo;

e)

svolgere verifiche o chiedere a un organismo_di_valutazione_della_conformità di effettuare una valutazione di conformità dei prestatori di servizi fiduciari qualificati a norma dell’articolo 20, paragrafo 2;

f)

cooperare con le autorità di protezione, in particolare informandole senza indugio dei dati in merito ai risultati di verifiche di prestatori di servizi fiduciari qualificati, laddove siano state rilevate violazioni delle norme di protezione dei dati personali;

g)

concedere la qualifica ai prestatori di servizi fiduciari e ai servizi da essi prestati e ritirare tale qualifica a norma degli articoli 20 e 21;

h)

informare l’organismo responsabile dell’elenco nazionale di fiducia di cui all’articolo 22, paragrafo 3, in merito alle proprie decisioni di concedere o ritirare la qualifica, salvo se tale organismo è anche l’organismo di vigilanza;

i)

verificare l’esistenza e la corretta applicazione delle disposizioni sui piani di cessazione nei casi in cui il prestatore_di_servizi_fiduciari qualificati cessa le sue attività, inclusi i modi in cui le informazioni sono mantenute accessibili a norma dell’articolo 24, paragrafo 2, lettera h);

j)

imporre ai prestatori di servizi fiduciari di rimediare a qualsiasi mancato adempimento dei requisiti di cui al presente regolamento.

5.   Gli Stati membri possono imporre che l’organismo di vigilanza istituisca, mantenga e aggiorni un’infrastruttura fiduciaria secondo le condizioni di cui al diritto nazionale.

6.   entro il 31 marzo di ogni anno, ogni organismo di vigilanza presenta alla Commissione una relazione sulle sue principali attività del precedente anno civile insieme a una sintesi delle notifiche di violazione ricevute da prestatori di servizi fiduciari a norma dell’articolo 19, paragrafo 2.

7.   La Commissione mette a disposizione degli Stati membri la relazione annuale di cui al paragrafo 6.

8.   La Commissione può, mediante atti di esecuzione, definire i formati e le procedure della relazione di cui al paragrafo 6. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 2.

Articolo 22

Elenchi di fiducia

1.   Tutti gli Stati membri istituiscono, mantengono e pubblicano elenchi di fiducia, che includono le informazioni relative ai prestatori di servizi fiduciari qualificati per i quali sono responsabili, unitamente a informazioni relative ai servizi fiduciari qualificati da essi prestati.

2.   Gli Stati membri istituiscono, mantengono e pubblicano, in modo sicuro, gli elenchi di fiducia di cui al paragrafo 1, firmati o sigillati elettronicamente in una forma adatta al trattamento automatizzato.

3.   Gli Stati membri notificano alla Commissione, senza indugio, informazioni sull’organismo responsabile dell’istituzione, del mantenimento e della pubblicazione degli elenchi nazionali di fiducia, precisando dove gli elenchi sono pubblicati, e sui certificati utilizzati per firmare o sigillare tali elenchi di fiducia e le eventuali modifiche apportate.

4.   La Commissione rende pubbliche, attraverso un canale sicuro, le informazioni di cui al paragrafo 3 in forma firmata o sigillata elettronicamente e adatta al trattamento automatizzato.

5.   entro il 18 settembre 2015, la Commissione, mediante atti di esecuzione, specifica le informazioni di cui al paragrafo 1 e definisce le specifiche tecniche e i formati per gli elenchi di fiducia applicabili ai fini dei paragrafi da 1 a 4. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 2.

Articolo 23

Marchio di fiducia UE per i servizi fiduciari qualificati

1.   Dopo la registrazione della qualifica di cui all’articolo 21, paragrafo 2, secondo comma, nell’elenco di fiducia di cui all’articolo 22, paragrafo 1, i prestatori di servizi fiduciari qualificati possono utilizzare il marchio di fiducia UE per presentare in modo semplice, riconoscibile e chiaro i servizi fiduciari qualificati da essi prestati.

2.   Quando utilizzano il marchio di fiducia UE per i servizi fiduciari qualificati di cui al paragrafo 1, i prestatori di servizi fiduciari qualificati garantiscono che sul loro sito web sia disponibile un link all’elenco di fiducia pertinente.

3.   entro il 1o luglio 2015 la Commissione, mediante atti di esecuzione, fornisce criteri specifici relativi alla forma e, in particolare, alla presentazione, alla composizione, alla dimensione e al disegno del marchio di fiducia UE per i servizi fiduciari qualificati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 2.

Articolo 27

Firme elettroniche nei servizi pubblici

1.   Se uno Stato membro richiede una firma_elettronica avanzata per utilizzare i servizi online offerti da un organismo_del_settore_pubblico, o per suo conto, tale Stato membro riconosce le firme elettroniche avanzate, le firme elettroniche avanzate basate su un certificato qualificato di firma_elettronica e le firme elettroniche qualificate che almeno siano nei formati o utilizzino i metodi definiti negli atti di esecuzione di cui al paragrafo 5.

2.   Se uno Stato membro richiede una firma_elettronica avanzata basata su un certificato qualificato per utilizzare i servizi online offerti da un organismo_del_settore_pubblico, o per suo conto, tale Stato membro riconosce le firme elettroniche avanzate basate su un certificato qualificato e le firme elettroniche qualificate che almeno siano nei formati o utilizzino i metodi definiti negli atti di esecuzione di cui al paragrafo 5.

3.   Gli Stati membri non richiedono, per un utilizzo transfrontaliero in un servizio online offerto da un organismo_del_settore_pubblico, una firma_elettronica dotata di un livello di garanzia di sicurezza più elevato di quello della firma_elettronica qualificata.

4.   La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire i numeri di riferimento delle norme applicabili alle firme elettroniche avanzate. Si presume che i requisiti per le firme elettroniche avanzate di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e all’articolo 26, siano rispettati ove una firma_elettronica avanzata soddisfi dette norme. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 2.

5.   entro il 18 settembre 2015, e tenendo conto delle prassi, delle norme e degli atti giuridici dell’Unione vigenti, la Commissione, mediante atti di esecuzione, definisce i formati di riferimento delle firme elettroniche avanzate o i metodi di riferimento nel caso in cui siano utilizzati formati alternativi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 2.

Articolo 37

Sigilli elettronici nei servizi pubblici

1.   Se uno Stato membro richiede un sigillo_elettronico avanzato per poter utilizzare i servizi online offerti da un organismo_del_settore_pubblico, o per suo conto, tale Stato membro riconosce i sigilli elettronici avanzati, i sigilli elettronici avanzati basati su un certificato qualificato di sigillo_elettronico e i sigilli elettronici qualificati che almeno siano nei formati o utilizzino i metodi definiti negli atti di esecuzione di cui al paragrafo 5.

2.   Se uno Stato membro richiede un sigillo_elettronico avanzato basato su un certificato qualificato per poter utilizzare i servizi online offerti da un organismo_del_settore_pubblico, o per suo conto, tale Stato membro riconosce i sigilli elettronici avanzati basati su un certificato qualificato e i sigilli elettronici qualificati che almeno siano nei formati o utilizzino i metodi definiti negli atti di esecuzione di cui al paragrafo 5.

3.   Gli Stati membri non richiedono, per l’utilizzo transfrontaliero in un servizio online offerto da un organismo_del_settore_pubblico, un sigillo_elettronico dotato di un livello di garanzia di sicurezza più elevato di quello del sigillo_elettronico qualificato.

4.   La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire i numeri di riferimento delle norme applicabili ai sigilli elettronici avanzati. Si presume che i requisiti per i sigilli elettronici avanzati di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e all’articolo 36 siano rispettati ove un sigillo_elettronico avanzato soddisfi dette norme. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 2.

5.   entro il 18 settembre 2015, e tenendo conto delle prassi, delle norme e degli atti giuridici dell’Unione vigenti, la Commissione, mediante atti di esecuzione, definisce i formati di riferimento dei sigilli elettronici avanzati o i metodi di riferimento nel caso in cui siano utilizzati formati alternativi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 2.


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